Presentazione regolamento CEE su celiachia
La definizione e la individuazione dei prodotti alimentari senza glutine è piuttosto complessa perché sono state usate sulle etichette fino ad ora definizioni e terminologie non sempre univoche. Per cercare di fare chiarezza dal 1° gennaio 2012 il Ministero della Salute ha disposto l'applicazione del regolamento CE 41/2009 sulla composizione e l’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (G.U.C.E. L 16 del 21 gennaio 2009). Secondo il provvedimento, sono ammesse solo le seguenti diciture: a. "con contenuto di glutine molto basso", se il contenuto di glutine non supera 100 mg/ kg; b. "senza glutine", se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg. Al fine di chiarire alcuni concetti del regolamento, il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare 5 novembre 2009. In particolare, l'allegato 3 “Prodotti senza glutine” che recita: 1. Qualsiasi prodotto, per cui le aziende possano garantire l’assenza di glutine (glutine < 20 ppm), può riportare la dicitura “senza glutine”. La dicitura: “non contiene fonti di glutine” va sostituita con la dicitura “senza glutine”. L’utilizzo di questa indicazione è di natura volontaria. 2. I prodotti dietetici senza glutine restano soggetti alla procedura di notifica (d.lgs. 111/92). 3. Il limite di glutine di 100 ppm è ammesso solo per i prodotti dietetici a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti devono riportare obbligatoriamente la dicitura “con contenuto di glutine molto basso”. 4. I prodotti dietetici “con contenuto di glutine molto basso” non sono ammessi nel Registro Nazionale ai fini dell’erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 5. I prodotti “naturalmente senza glutine”, ossia quelli non contenenti glutine e non trasformati, come frutta, verdura, carne, pesce, latte, uova, non potranno utilizzare il claim “senza glutine”. 6. Per gli alimenti di uso corrente l’impiego della dizione “senza glutine” in etichetta è ammesso solo qualora l’azienda produttrice sia in grado di garantire sia l’assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine sia l’assenza di potenziali fonti di contaminazione durante il processo produttivo. 7. La dicitura “può contenere tracce di glutine” è utilizzata dalle aziende per indicare una potenziale presenza di glutine per contaminazione accidentale. Tale dicitura non è comunque contemplata fra gli obblighi della normativa vigente. Il Ministero della Salute sta inoltre effettuando una revisione dei prodotti finora notificati e inclusi nel Registro Nazionale al fine di eliminare dal regime di erogabilità gratuita a carico del SSN quei prodotti non essenziali a vantaggio di quelli essenziali.